STATUTO RED SETTER CLUB D’ITALIA
PREMESSA
L’Associazione Red Setter Club d’Italia ha come scopo principale la tutela e la valorizzazione - in ambito venatorio e cinofilo – delle due razze di setter irlandese: rosso e rosso bianco.
Persegue i suoi scopi attraverso la partecipazione e l’organizzazione di manifestazioni sportive e culturali dilettantistiche, inerenti il mondo dello sport - prevalentemente delle discipline cinofile e venatorie - operando e collaborando attivamente con gli enti statali, le associazioni e i privati cittadini che già si adoperano per il raggiungimento delle medesime finalità.
Proprio per raggiungere tali scopi, l’Associazione Red Setter Club d’Italia sensibilizza e si adopera, in particolare, alla creazione di centri di documentazione, studio, ricerca, valorizzazione, assistenza e divulgazione della cultura cinofila in generale, del setter irlandese in particolare, presso il territorio locale, italiano e internazionale, come da atto costitutivo.
La fonte economica principale dell’Associazione sarà rappresentata, quindi, dalle quote associative annuali e di partecipazione alle attività previste dall’associazione stessa, e dalla realizzazione di mostre ed eventi culturali per gli associati e per il pubblico ed altre iniziative sviluppate in vari settori, nonché la promozione e lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche e amatoriali, la formazione di cani atleti nelle discipline cinofile,
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1) La premessa fa parte integrante del presente Statuto.
Art. 2) L’Associazione opera in campo civile allo scopo di preservare, promuovere e valorizzare le razze setter irlandese rosso e rosso bianco e favorire lo sviluppo del settore cinofilo.
Art. 3) Per il conseguimento degli scopi di cui sopra, l’Associazione:
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei cani di razza setter irlandese rosso e rosso bianco, contribuendo così a diffonderne la conoscenza e l’utilizzo nella pratica cinofila e venatoria;
b) assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiamo un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
c) agisce nelle sedi opportune sia direttamente, con tutte le iniziative possibili e democratiche in favore della cinofilia, sia fornendo il proprio contributo a manifestazioni, convegni e altre iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico;
d) sensibilizza e si adopera - in particolare attraverso un proprio Centro Studi Permanente - per la creazione di centri di documentazione, studio, ricerca, valorizzazione e assistenza della cultura cinofila in generale, del setter irlandese in particolare, presso il territorio locale, italiano e internazionale;
e) fornisce, in coerenza con i propri fini associativi, tutto il supporto eventualmente richiesto dagli organismi nazionali ed internazionali riconosciuto del mondo della cinofilia quali, ad esempio, l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), la Federazione Cynologique Internazionale (FCI), il Club International Setter Irlandais (CISI) in occasione di manifestazioni locali, nazionali, internazionali.
Art. 4) Al fine di rendere riconoscibile e caratterizzare graficamente la propria comunicazione, sia nelle sue forme tradizionali che via web, l’Associazione adotta un proprio marchio. Il marchio ha i seguenti colori: verde, bianco, rosso, nero e rosso mogano; presenta una figura di setter irlandese rosso stilizzata, una bandiera italiana ed il nome dell’Associazione racchiusi in un circolo di colore verde. Il marchio verrà depositato e registrato nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.
SOCI
Art. 5) Possono essere soci del Red Setter Club d’Italia tutti i cittadini italiani e stranieri, di accertata moralità, che abbiano interessi e simpatia verso il miglioramento dell’allevamento delle razze canine e delle razze setter irlandese rosso e rosso bianco in particolare e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.. Tutti i soci, compresi i membri che ricoprono cariche sociali, prestano il loro servizio in maniera gratuita e volontaria.
Art. 6) I soci devono impegnarsi a versare la quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono trasferibili o rimborsabili in nessun caso.
Art. 7) I Soci che non presenteranno per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa annuale.
Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna altresì ad osservare - oltre al presente Statuto - l’eventuale Regolamento interno, le Disposizioni del Consiglio Direttivo, le regole dell’ENCI, della FCI e del CISI.
Art. 8) Le categorie di Soci sono le seguenti:
- Soci Fondatori, cioè coloro i quali, intervenendo nella fase costituente, danno vita all’Associazione;
- Soci Ordinari, coloro i quali pagano la quota associativa annuale stabilita ai sensi dell’art. 6 e hanno diritto di voto all’assemblea;
- Soci onorari, coloro i quali per particolari meriti in ambito cinofilo, culturale e sociale sono nominati tali dal Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti a pagare la quota associativa.
Art. 9) La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità e indegnità.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità verrà sancita dal Consiglio direttivo.
Inoltre, la qualità di Socio si perde qualora non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni (laddove esistenti) o alle disposizioni prese dagli Organi sociali e qualora,in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all’Associazione Red Setter Club d’Italia.
In ogni caso, il Socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell’Associazione e a ogni altro Socio e a terzi.
ORGANI SOCIALI
Art. 10) Sono Organi dell’Associazione Red Setter Club d’Italia:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Segretario Generale
e) il Tesoriere
Fra gli Organi Sociali, possono essere previsti anche dei Comitati Tecnici le cui modalità di funzionamento saranno determinate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, , può proporre la nomina di un Presidente Onorario, il quale dovrà essersi distinto o nel campo professionale o nel campo sportivo o nel campo sociale o nel campo delle arti e delle lettere.
Il Presidente Onorario dovrà rispettare tutte le norme contenute nel presente Statuto, ma non sarà tenuto al versamento della quota associativa annuale.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo e, rimangono in carica per un quadriennio dalla data della loro nomina, come meglio specificato negli articoli che seguono.
L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 11) L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce indicativamente, almeno una volta all’anno, per approvare il programma generale e le linee guida attinenti alla gestione sociale. Viene convocata dal Consiglio Direttivo - a mezzo missiva, o comunque con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni ed efficaci - almeno 15 giorni prima della data fissata.
L’Assemblea Generale dei Soci viene convocata, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Le deliberazioni dell’Assemblea inoltre, devono essere riportate su apposito verbale.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota associativa annuale.
I Soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.
Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e eventualmente dagli scrutatori.
l’Assemblea è validamente costituita se presenti almeno due terzi del Consiglio Direttivo e delibera a maggioranza dei presenti.
IL COSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12) Il Consiglio Direttivo deve indirizzare e sovrintendere su tutte le attività dell’Associazione Red Setter Club d’Italia ed è responsabile di attuare gli scopi statuari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci; si riunisce, di regola, presso la sede dell’Associazione Red Setter Club d’Italia o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione ed è convocato dal Presidente, Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente una volta all’anno o su richiesta di singoli consiglieri, sulla base di un Ordine del Giorno.
per deliberare su:
a. sul programma generale dell’Associazione
b. sulla relazione annuale del Presidente
c. sul rendiconto consuntivo e preventivo
d. sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto Sociale
e. sullo scioglimento dell’Associazione.
f. sulla misura della quota associativa ai sensi dell’art. 6) ed 8) del presente Statuto;
g. su ogni altro argomento iscritto all’Ordine del Giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale. Spetta inoltre, all’Assemblea eleggere i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì, quando lo ritiene opportuno ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi Consiglieri, per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sociale, amministrativa e sportiva dell’Associazione; decide sulle domande di ammissione dei nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone mansioni e remunerazioni.
In particolare, deve:
1. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
2. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
3. redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
4. determinare la misura della quota annuale associativa da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
5. deliberare la partecipazione in Enti, Consorzi, Associazioni e la nomina dei propri rappresentanti;
6. proporre la nomina del Presidente Onorario;
7. deliberare circa l’ammissione, la sospensione, l’espulsione dei Soci;
8. deliberare su tutte le altre materie e questioni necessarie al buon andamento dell’Associazione nel rispetto dei suoi scopi e del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo si compone di un massimo di 15 Consiglieri ivi compresi il Presidente - che è anche Presidente dell’Associazione - ed il Vice Presidente, nominati dallo stesso Consiglio. Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni ed è rieleggibile; per il migliore funzionamento dell’Associazione, nomina nel proprio seno il Segretario Generale e il Tesoriere.
Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venissero a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell’Assemblea generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio, deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
IL PRESIDENTE
Art. 13) Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell’Associazione, nonché la rappresentanza nei rapporti con le Autorità pubbliche e con la Comunità; assicura l’attuazione degli indirizzi espressi dagli Organi associativi e gestionali della Associazione
Il Presidente viene eletto tra i Soci all’atto della costituzione dell’Associazione Red Setter Club d’Italia a maggioranza dei due terzi dei presenti; successivamente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nell’ambito dei Soci Consiglieri; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
In Sua assenza, le Sue funzioni, passano al Vice Presidente.
Inoltre, il Presidente
• convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
• convoca e presiede l’Assemblea Generale dei Soci;
• sovrintende al buon funzionamento dell’Associazione e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
• firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Direttivo;
• riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo e all’Assemblea Generale, sull’andamento e i risultati dell’Associazione, promuove le iniziative volte ad assicurare l’integrazione dell’attività dell’Associazione stessa nelle comunità locali;
• adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la Sua responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima riunione utile per la ratifica. Svolge funzioni di iniziativa e stimolo al miglioramento della conduzione delle attività associative e della sua organizzazione;
• esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Art. 14) Il Segretario Generale svolge funzioni di segretario verbalizzante e coadiuva il Presidente nella gestione dell’attività associativa; è eletto dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei Soci per 4 anni è rieleggibile.
In tale ambito svolge la propria funzione in piena autonomia decisionale. In particolare:
• sovrintende con il Presidente all’attività dell’Associazione;
• coordina e supervisiona l’attività dei responsabili delle aree funzionali ed operative ;
• presenta, in collaborazione con il Tesoriere, lo schema dei fondamentali documenti programmatici;
• formula proposte per l’adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo;
• interviene nelle sedute del Consiglio Direttivo e può richiederne la convocazione al Presidente;
• in caso di impedimento e/o assenza lo sostituisce il Segretario aggiuntivo, che viene nominato temporaneamente dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.
IL TESORIERE
Art. 15) Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei propri componenti, dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile.
Il Tesoriere ha il compito di custodire il fondo economico dell’Associazione Red Setter Club d‘Italia.
Presenta annualmente, con gli organi di competenza, lo schema dei fondamentali documenti programmatici dell’Associazione Red Setter Club d’Italia.
Interviene nelle sedute del Consiglio Direttivo con diritto di voto e può richiederne la convocazione al Presidente.
Firma gli atti e i documenti che non siano di competenza esclusiva del Segretario o del Presidente.
PATRIMONIO E AMMINISTRAIZIONE
Art. 16) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da elargizioni di terzi ;
d) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo;
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) dagli eventuale contributi concessi da enti o persone
c) da liberalità di terzi
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo;
e) dalle attività di gestione.
Art. 17) L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente il Presidente e i Consiglieri tutti, in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Gli utili, gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti, anche indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi, imposta dalla legge.
NORME FINALI
SCIOGLIMENTO
Art. 18) Lo scioglimento della Associazione Red Setter Club d’Italia per qualsiasi causa, è deliberato dall’Assemblea Generale dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento.
Il patrimonio residuo seguirà la normativa vigente in materia di scioglimento di associazione, così come contenuto negli articoli del codice civile e come previsto dalla legge 460/90 e successive modifiche o integrazioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione Red Setter Club d’Italia, l’Assemblea dei Soci, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri come da norma di legge.
CONTROVERSIE
Art. 19) Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza del consiglio di presidenza. Il loro lodo sarà inappellabile.
RINVIO
Art 20) Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di Associazione.
